FAI LA TUA RICERCA:
PARTENZA A DATA FISSA se cerchi un viaggio in gruppo o in crociera.
VIAGGIO IN LIBERTÀ se cerchi un viaggio con soggiorno auto e nolo o un tour in privato.
1.FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,
è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre
2005 (art. 82-100) e sue successive modificazioni.
2.AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile.
3.DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.
4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt.
85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.
20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5.INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
- SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica 4 Viaggi della 4 Winds SRL Largo
Vercelli 8 - 00182 Roma
Autorizzazione amministrativa N 3140 del 23/11/1999 in conformità
con quanto disposto dalla Legge Regionale n°63 del 17.9.84
Polizza assicurativa responsabilità civile N°
166861 della Mondial Assistance in conformità con
quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs 111/95
Penalità applicate in caso di recessione
da parte del consumatore
-da 59 a 30 gg 10% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
-da 29 a 20 gg 25% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
-da 19 a 10 gg 50% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
-da 9 a 3 gg 75% di penale per tutti i viaggi e soggiorni
Nessun rimborso dopo tale termine.
I giorni sono da intendersi "lavorativi" (lun/ven)
escluso il giorno del recesso ed eventuali giorni festivi.
Qualora il pacchetto includa passaggi aerei con compagnie
low-cost o con tariffe non rimborsabili, la quota parte
relativa al volo potrebbe non essere rimborsata.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
La sostituzione o il cambio nome del partecipante è
ammessa quando è prevista dai regolamenti delle varie
componenti che formano il pacchetto. Art. 7
Cambio di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E/U.I.C.
pubblicati su il sito web del “il Sole 24 ore”
relativi al giorno 11/01/2008
Le "quote di istruzione pratica" (o "quota
di iscrizione") e le quote di assicurazione (qual'ora
le polizze siano state stipulate) non sono mai rimborsabili.
6.PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio
del viaggio.
7.PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, salvo maggior incidenza
della porzione volo, da versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa il saldo
dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8.PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e
delle coperture assicurative.
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposto- dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza
e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 7 il costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica
del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
11.MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
12.SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto
le informazioni di carattere generale - aggiornate alla
data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari
e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale
e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore
e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta
di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni
caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del
Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo durante lo svolgimento
del viaggio o del soggiorno affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il
consumatore dovrà altresì – a pena di
decadenza - sporgere reclamo formale, facendo riferimento
a quello già denunciato durante lo svolgimento del
viaggio/soggiorno, mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE
SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie. I dettagli relativi ai premi assicurativi
e alle condizioni generali di polizza sono riportate nella
pagina relativa.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto,
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B)CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1;
art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).